Bando e Allegati
Bando
Allegati
Comunicazioni
Si rende noto che la gara in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva al costituendo RTI:
R.I.T.I.A. Srl (capogruppo) – C.E.S.A.I. Srl – INSEL SpA – P.A.T.O. Srl.
Comunicazione dell’esito della seduta pubblica del 30 marzo 2017
Si rende noto l’esito della seduta pubblica “Apertura busta C – Offerta Economica” del 30 marzo u.s.
Il Seggio di gara ha avviato la fase di verifica della congruità dell’offerta del concorrente 1° classificato. Successivamente a detta fase verrà data comunicazione della proposta di aggiudicazione nonché, verranno pubblicati i verbali di gara.
Seduta pubblica
Si comunica che in data 30 marzo 2017 alle ore 10.00 presso l’hotel Donna Laura Palace, sito in Roma Lungotevere delle Armi 21, si terrà la seduta pubblica per espletare i seguenti adempimenti per la conclusione delle operazioni di aggiudicazione
- Comunicazione punteggi offerte tecniche busta “B”
- Apertura buste “C” offerte economiche
- Calcolo conteggi finali
- Classifica provvisoria
- Verifica presenza anomalie
Apertura buste B
L’apertura delle offerte tecniche (buste B) avverrà mercoledì 25 gennaio 2017 ore 10.30 presso:
Hotel Donna Laura Palace Lungotevere delle Armi 21 00195 Roma Tel 0632600083
Commissione Giudicatrice
Si comunica che è stata nominata la Commissione Giudicatrice relativa alla gara in oggetto.
La Commissione Giudicatrice sarà così composta:
- Presidente: Arch. Massimo Saliola
- Componente esperto: Ing. Fabrizio Colicigno
- Componente esperto: Ing. Renato Sozio
Ammissione Imprese Concorrenti
In data 23-12-2016 il Seggio di gara si è riunito è ha deliberato l’ammissione alla successiva fase di gara (apertura plichi “Busta B – Offerta Tecnica”) delle Imprese Concorrenti
Cambio sede 1^ seduta pubblica
La prima seduta pubblica della procedura di gara avrà luogo il giorno 2 dicembre 2016, ore 10.00 presso l’Hotel Donna Laura Palace sito in Via Lungotevere delle Armi, n.21, 00195 ROMA.
Vi potranno partecipare, come previsto nel Disciplinare di gara, esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure i soggetti muniti di specifica delega da parte del legale rappresentante.
Importante:
Come indicato nel Disciplinare di gara si conferma che le categorie e classifiche relative ai lavori oggetto di gara sono:
- Categoria OG6 classifica IV per Euro 2.004.957,98:
categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile - Categoria OS21 classifica III per Euro 777.014,74:
categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile
Per un refuso, le classifiche indicate nel bando di gara sono state invertite.
Quesiti
Quesiti su ‘bandi e appalti’
Si ricorda, come indicato al punto 1.9 del Disciplinare di gara, che il termine per la formulazione di quesiti è il giorno 18 novembre 2016 ore 12.00.
Si darà risposta ai quesiti inviati esclusivamente all’indirizzo di posta certificata del Consorzio Tor Santi Quattro info@pec.consorziotorsantiquattro.it.
Oggetto: Gara per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere fognarie di connessione, esterne al comparto, in variante, in località Via Anagnina.
CIG: 67439958B9
CUP: J88E09000000007
In riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere se potremmo partecipare in questa condizione: Categoria OG6 – € 2.004.957,98 XXXX Classifica 5 Categoria OS21 – € 777.014,74 XXXXX Classifica 2 Subappaltando il 30% dell'OS21 (ad impresa qualificata indicando la terna di subappaltatori) e ricoprendo l'importo eccendente (70%) con la classifica 2 incrementata del 20%.
La partecipazione alla gara, in termini di categorie e classifiche richieste, è disciplinata al punto 1.3 del Disciplinare di gara e dalla normativa vigente alla data della pubblicazione del Bando di gara.
Letto quanto indicato all'ultimo comma del paragrafo "PREMESSE AL DISCIPLINARE" ed in relazione alla partecipazione alla gara di cui all'oggetto si chiede se è possibile usufruire dell'avvalimento per la categoria OS 21 cl IV richiesta nel Bando di Gara.
L’avvalimento è consentito nei limiti della legislazione vigente di cui all’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016, articolo richiamato al punto 2.3.2 del Disciplinare di gara.
Si precisa inoltre, come riportato sul sito del Consorzio Tor Santi Quattro, che la classifica richiesta per la categoria OS 21 è la numero III.
Il Bando di gara nella Sez. VI.3) lett. o) sancisce l'obbligo per il concorrente di indicare la "terna dei subappaltatori". Considerato che si intende subappaltare, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, sia le lavorazioni di cui alla Cat. Prevalente OG6 che le lavorazioni di cui alla Cat. scorp. OS21, si chiede di precisare se occorre indicare una terna di subappaltatori per la OG6 ed una terna per la OS21 (per un totale dunque di n. 6 imprese subappaltatrici) oppure se è possibile indicare una sola terna che ricomprenda imprese in possesso, ciascuna di esse, di entrambe le categorie OG6 ed OS21.
Va indicata una sola terna di subappaltatori, come previsto dalle norme vigenti, sempre nel rispetto del limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Con riferimento al criterio B3 per l'assegnazione del punteggio tecnico (pag. 18 del disciplinare di gara), siamo a richiedere chiarimenti in merito a richiesta di " ... contenimento dei consumi di energia, delle risorse inquinanti e delle emissioni inquinanti, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera", atteso che la fognatura da realizzare è interamente a gravità e per il suo funzionamento non è necessario un consumo di energia.
Il criterio di valutazione dell’offerta B3 riporta:
“B.3) Ottimizzazione dei consumi: proposte tecniche migliorative per quanto attiene metodologie e modalità costruttive, impiego ed installazione di componenti e materiali finalizzati al contenimento dei consumi di energia,delle risorse naturali e delle emissioni inquinanti, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera”.
Le proposte tecniche migliorative per l’ottimizzazione dei consumi non riguardano pertanto solo la realizzazione e il funzionamento della fognatura ma, riferendosi all’intero ciclo di vita dell’opera, possono includere tutte le fasi che vanno dall’acquisizione delle materie prime alla trasformazione, al trasporto, alla installazione e/o posa in opera, all’utilizzo e ai processi di fine vita, nonché tutti gli impatti ambientali e gli effetti sulla salute (limitazione delle emissioni inquinanti, riduzione dei rifiuti rilasciati in ambiente, etc.).
In riferimento alla categoria OS21, si chiede conferma della totale subappaltabilità della stessa (il cui importo rientra ampiamente nel 30% dell'importo totale dell'appalto) con riferimento alla categoria prevalente (che nel nostro caso è la OG6 di classifica VI).
Come indicato al punto 2.3.3 del Disciplinare di gara, “il subappalto è ammesso nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto. Il concorrente, singolo o riunito in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio o Aggregazione di imprese di rete, dovrà necessariamente essere in possesso della occorrente qualificazione nelle categorie OG6 e OS21 per la eventuale percentuale eccedente il suddetto limite”.
Si chiede chiarimento sul punto B.11) di pag. 12 deldisciplinare di gara, in quanto il suddetto punto cita testualmente:"...nonché per altri 90 (novanta) giorni su espressa richiesta dellastazione appaltante...", mentre nell'allegato B a pag. 5, punto 11 vengonoriportati 180 giorni.
E’ corretta l’indicazione del punto B.11) del Disciplinare di gara (90 giorni), ribadita alla sezione VI.3 lettera h) del Bando di gara.
Si chiede se, essendo un'impresa mandataria di Raggruppamento Temporaneo d'imprese da costituirsi, per la gara in oggetto bisogna che le imprese associate sottoscrivano per accettazione il contratto d'appalto e il capitolato speciale d'appalto in maniera distinta o è sufficiente una copia di entrambi i documenti firmati dalla capogruppo e dalla mandante.
E’ sufficiente una copia di entrambi i documenti firmati dalla capogruppo e dalle mandanti.
Si chiede conferma che in caso di partecipazione alla presente gara di un consorzio stabile di cui all'art. 45 c.2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 – già in possesso di Attestazione di qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto – che scelga di designare, ai sensi dell'art. 48 c.7 del citato decreto, una o più imprese consorziate esecutrici, per la/le stessa/e consorziata/e designata/e non sia richiesto il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al punto III.1.3) del bando di gara (Attestazione di qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto), ma solo il possesso dei requisiti generali di cui al punto III.1.1) del bando di gara.
I requisiti economici e tecnici debbono essere posseduti come da articoli 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, e quindi è sufficiente l’Attestazione di qualificazione SOA del consorzio stabile.
Il consorzio stabile deve possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 (richiamato al punto III.1.1 del Bando di gara), come per legge, e del pari le imprese designate.
Si chiede conferma che in caso di partecipazione alla presente gara di un consorzio stabile di cui all'art. 45 c.2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 che scelga di designare, ai sensi dell'art. 48 c.7 del citato decreto, una o più imprese consorziate esecutrici, le dichiarazioni che la/le consorziata/e esecutrice/i debba/no rendere siano esclusivamente: • Modello B Dichiarazione, adattandolo alla propria qualifica di consorziata designata esecutrice del relativo Consorzio; • Modello C DGUE, solo parti II, III e IV (per quest'ultima unicamente sez. A "Idoneità" n.1) ed eventuali allegati. Si chiede conferma, infine, che la/le consorziata/e esecutrice/i non debba/no rendere la dichiarazione Modello A Domanda di partecipazione.
I modelli sopra citati andranno compilati dal consorzio stabile e/o dalle rispettive consorziate, ciascuno per le parti di propria spettanza e riportando i propri dati ed informazioni.
La dichiarazione Modello A Domanda di partecipazione è del consorzio stabile.
Con riferimento alla previsione di cui al punto 2.2.3 del Disciplinare di gara laddove è previsto che "Il concorrente dovrà presentare in sede di gara, nella Busta A – Documentazione Amministrativa, a pena di esclusione, il D.G.U.E. compilato e sottoscritto nella parte II sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" (art. 105 del Codice – Subappalto) integrato dal D.G.U.E. compilato e sottoscritto dall'impresa subappaltatrice limitatamente alla parte II sezioni A e B, parte III, parte IV ove pertinente e parte VI. L'eventuale subappalto non può eccedere la percentuale del 30% dell'importo complessivo del contratto", si chiede: - se, in caso di intenzione di ricorrere al subappalto, occorra indicare il subappaltatore prescelto o una terna di potenziali subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016; - se le opere appartenenti alla categoria OS 21 possano essere subappaltate al 100% o al 30% in ragione della loro natura di opere specialistiche ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, fermo restando il limite massimo del subappalto fissato nel 30% dell'importo contrattuale.
La norma prescrive l’indicazione di una terna di subappaltatori ed il limite di subappalto è fissato nel 30% dell’importo complessivo dei lavori.
Si chiede se la categoria OS 21 può essere eseguita in regime di avvalimento, dato che il bando ne esclude la possibilità, con l'autorizzazione del consorzio.
Il Bando di gara non esclude l’avvalimento.
L’avvalimento è consentito come per legge: pertanto se l’impresa non ha qualificazione per la categoria OS 21 può ricorrere all’avvalimento nei limiti di legge.
Con riferimento alla gara in oggetto, visto il disciplinare, al punto 2.3.3. "subappalto" che richiede l'indicazione della terna di subappaltatori, e visto il richiamo dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, si evidenzia nel comma 6 dello stesso che si espone "E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35". Si precisa che l'art. 35 del Codice, prevede "che si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alla soglia di euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori", in riferimento alla particolare specializzazione evidenziata nel comma 6 dell'art. 105 del Codice l'appalto prevede per la partecipazione è necessaria la categoria specialistica OS 21. Ciò premesso, si richiede con osservanza, di poter indicare in fase di presentazione offerta le sole opere da subappaltare, nei limiti della normativa vigente.
Il Programma di Trasformazione Urbanistica denominato “E1 – Anagnina” prevede un importo per lavori superiore a € 20.000.000,00 e pertanto sopra soglia. E’ quindi necessario indicare la terna di subappaltatori.
Il limite del subappalto è, come per legge, nella misura del 30% dell’importo complessivo dei lavori. Sarà l’impresa a scegliere se subappaltare, quale categoria e in quale misura.
Si chiede un quesito in merito alla richiesta di indicare la terna dei subappaltatori in caso di ricorso al subappalto relativamente alla gara in oggetto: - L'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 co. 6 prevede l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori solo in caso di appalti di importo superiore alle soglie indicate nell'art. 35, visto che questa procedura è di € 2.781.972,72 è obbligatorio l'inserimento della terna? - In ogni caso, volendo subappaltare sia la categoria prevalente OG 6 che la categoria OS 21 (nei limiti di legge) dovranno essere indicati n. 3 subappaltatori per ogni categoria di lavoro o è possibile indicare n. 3 subappaltatori totali (esempio n. 2 per la categoria OG 6 e n. 1 per la categoria OS 21 o viceversa)?
Il Programma di Trasformazione Urbanistica denominato “E1 – Anagnina” prevede un importo per lavori superiore a € 20.000.000,00 e pertanto sopra soglia. E’ quindi necessario indicare la terna di subappaltatori.
Il limite del subappalto è, come per legge, nella misura del 30% dell’importo complessivo dei lavori. Sarà l’impresa a scegliere se subappaltare, quale categoria e in quale misura.
Si richiede il seguente quesito: Nel modello DGUE parte II – Informazioni sull'operatore economico, Parte A, Sezione Informazioni Generali si richiede: "Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice?" Dato che le Linee Guida alla compilazione del DGUE non chiariscono espressamente a cosa si riferisca, si chiede conferma che debba essere selezionata la casella "non applicabile".
L’impresa deve indicare quanto è richiesto in ordine ai suoi inserimenti in elenchi ufficiali di enti e possesso di relative certificazioni.
Si chiede, relativamente all'indicazione della terna di subappaltatori, secondo l'art. 105 della 50/2016, questa va indicata per i lavori per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. Pertanto si chiede se si è esonerati dall'indicare la terna di subappaltatori per le trivellazioni orizzontali e verticali, in quanto lavorazione specialistica, pur prevedendo la volontà di subappaltare la lavorazione.
Il concorrente potrà decidere quali lavorazioni subappaltare e in quale misura.
In ragione della natura generale o speciale della lavorazione, dovrà indicare la terna dei subappaltatori.
Si richiede quanto segue: - Gli articoli di prezzo che compongono il Computo metrico estimativo sembrano essere estrapolati dal Tariffario Regione Lazio 2012 ma i prezzi sono mediamente più bassi di circa il 20% rispetto al suddetto Tariffario. Si chiede se sia già stato applicato dalla Stazione Appaltante un preribasso sull'importo a base di gara. - Si chiede di specificare la modalità con cui predisporre la ratifica del sopralluogo effettuato individualmente, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo, come esplicitato a pag. 7 del Disciplinare di Gara. - Si chiede se può essere messa a disposizione la documentazione riguardante la conferenza dei servizi e le attività propedeutiche ai lavori in oggetto (scavi archeologici, bonifica da ordigni bellici, ecc.).
Si risponde quanto segue:
– I prezzi sono stati ricostruiti in sede di progettazione alla luce della negoziazione amministrativa di cui alla convenzione e annessa documentazione del piano di urbanizzazione (si veda anche la Premessa dell’Elaborato di Progetto Esecutivo NGN E CM 01 “Opere Fognarie Elenco dei Prezzi Unitari”.
– Si rimanda a quanto specificato al punto 1.8 del Disciplinare di gara, a pag. 7., ovvero: “Nel caso in cui un operatore economico abbia provveduto ad effettuare il sopralluogo individualmente e, pertanto, in assenza delle deleghe di tutti gli operatori economici con i quali successivamente si determini a partecipare alla procedura di gara in raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo dal medesimo effettuato sarà considerato valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, nei confronti del raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario partecipante, purché tra la documentazione amministrativa da presentare ai sensi dell’art. 3.3) del presente Disciplinare di gara venga inserita una apposita ratifica del sopralluogo effettuato da rendersi da parte di ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio che partecipano alla gara e che non abbiano provveduto a rilasciare preventivamente la delega”.
– La documentazione relativa alla convenzione urbanistica ed ai successivi atti di approvazione della giunta di Roma Capitale sono stati richiamati nei documenti di gara. Tali atti hanno esaurito l’iter di verifica ed approvazione da parte degli enti competenti. La bonifica degli ordigni bellici dell’area interessata dai lavori, come indicato nello Schema di Contratto, sarà eseguita direttamente a cura e spese della Stazione Appaltante e sarà completata prima della consegna dei lavori.